TRASFERIRSI IN SPAGNA

TRASFERIRSI IN SPAGNA

Trasferirsi in Spagna come in qualsiasi altro paese e cambiare vita è sicuramente il sogno di molti. Tuttavia, per farlo con sicurezza è bene conoscere la normativa di riferimento di ogni paese. Oppure, ancora meglio sarebbe bene affidarsi a professionisti, al fine di non trovarsi, dopo qualche tempo con spiacevoli sorprese dal Fisco italiano.

Una persona che vuole trasferire la residenza in Spagna o che intende permanere in un altro stato per più di 12 deve cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente presso il proprio Comune di residenza e presentare richiesta di iscrizione all’AIRE (ossia l’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) direttamente presso il Consolato italiano competente dove decide di trasferirsi, oppure presso il proprio Comune di residenza, prima del trasferimento.

Ai fini della legge italiana un contribuente è considerato fiscalmente non residente quando per la maggior parte del periodo di imposta non è stato residente, né ha avuto il proprio domicilio in Italia. Da notare, che ai fini fiscali non è rilevante soltanto la residenza ma anche il domicilio, che si considera come la sede in cui il soggetto svolge i propri affari ed interessi economici. Di conseguenza, quando un soggetto è considerato non residente, non sarà assoggettato alla tassazione in Italia ad eccezione dei redditi prodotti nel territorio italiano.

Potresti comunque trovarti a dover dimostrare l’effettivo trasferimento nello Stato estero a seguito dei controlli svolti dall’Agenzia delle Entrate; pertanto è opportuno che si possa provare con qualsiasi elemento disponibile lo svolgimento di un rapporto continuativo e i collegamenti nel nuovo Paese di residenza.

PERCHÈ REGISTRARE UN MARCHIO

PERCHÈ REGISTRARE UN MARCHIO

Quando avete un progetto, un’idea o un disegno per qualcosa, è altamente consigliato registrarlo. In fin dei conti, un marchio è ciò che distingue un prodotto o un servizio dalla concorrenza.

Registrando un marchio, l’imprenditore ottiene il diritto esclusivo di utilizzarlo e, allo stesso tempo, di impedire ad altri di usare quel segno per offrire un prodotto o un servizio simile. Ciò contribuisce anche a evitare la confusione agli occhi dei potenziali consumatori…

Se un imprenditore non registra correttamente il proprio marchio, tutti gli investimenti che effettua per commercializzare il proprio prodotto o servizio possono risultare infruttuosi, poiché i suoi concorrenti possono utilizzare lo stesso marchio o un marchio simile, che i consumatori potrebbero acquistare. Pertanto, si perderanno opportunità commerciali, non si riuscirà a raggiungere il proprio pubblico di riferimento e si avrà una cattiva reputazione e immagine.

Per questo la registrazione di un marchio servirá per i seguenti motivi:

  1. È una garanzia che i loro prodotti o servizi si distingueranno sul mercato.
  2. Ha un effetto differenziante.
  3. Favorisce una buona immagine e reputazione.
  4. Può essere oggetto di licenza.
  5. È essenziale per eventuali accordi di franchising.
  6. È un primo passo per ottenere finanziamenti.
  7. Promuove il mantenimento e il miglioramento della qualità del prodotto o del servizio.
  8. È un bene commerciale.

Pertanto, le idee imprenditoriali devono essere registrate per poterle sfruttare nel modo più efficiente e redditizio.

Se desiderate un consiglio professionale CONTATTATECI!

METAVERSO: HERMES VINCE LA PRIMA CAUSA PER NFT

METAVERSO: HERMES VINCE LA PRIMA CAUSA PER NFT

Il famoso marchio di lusso Hermès ha citato in giudizio l’artista Mason Rothschild per aver commercializzato la collezione di NFT «MetaBirkins», che riproduceva diverse edizioni della celebre borsa «Birkin» del marchio nel Metaverso.

Nel dicembre 2021, la convenuta ha messo in vendita una collezione di Metabirkin sulle piattaforme di scambio di NFT. Vista la mancata risposta alle richieste di cessazione e desistenza inviate da Hermès, quest’ultima ha deciso di intraprendere un’azione legale. Hermès sosteneva che il sig. Rothschild approfittava impropriamente della fama della sua iconica borsa in pelle facendo un uso non autorizzato sia del marchio registrato «Hermès» sia del marchio tridimensionale costituito dalla forma della borsa Birkin in modo tale da creare confusione nei consumatori. I consumatori, a causa dell’innegabile somiglianza dell’aspetto delle Metabirkin e del modello Birkin, potrebbero erroneamente associare le NFT commercializzate dalla convenuta al prestigioso marchio francese.

In conclusione il tribunale di Manhattan ha stabilito che le leggi sulla proprietà intellettuale, e quindi il copyright di Hermès, sono applicabili in questi casi, dettando una sentenza única. Pertanto, le borse e i disegni del marchio sono protetti da copyright. La giuria ha inoltre stabilito che tale commercializzazione potrebbe generare confusione nei consumatori, che collegherebbero la collezione «MetaBirkins» a Hermès.

Per concludere i tribunali hanno stabilito un criterio chiaro: la commercializzazione di un prodotto nel metaverso deve rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale come se si trattasse di un prodotto fisico.

IL CASO ZORRO E IL DIRITTO D’AUTORE

IL CASO ZORRO E IL DIRITTO D’AUTORE

La societá statunitense titolare del diritto di sfruttamento economico del personaggio di Zorro nonché dei marchi denominativi e figurativi incentrati sulla detta figura letteraria ha lamentato che la parte contraria avesse commissionato uno spot televisivo in cui il personaggio in questione pubblicizzava l’acqua minerale Brio Blu travestito da Zorro così violando i richiamati diritti di proprietà intellettuale facenti capo alla stessa. Ha quindi rivendicato il diritto d’autore sul nome e sul personaggio di Zorro, richiedendo il riconoscimento dell’intervenuta violazione dei diritti in questione, nonché di accertare la confondibilità e la capacità di sviamento e di induzione in errore dello spot pubblicitario in danno di essa istante e di dichiarare illegittimo l’uso, nonché l’illiceità dei benefici dalla stessa convenuta conseguiti con lo sfruttamento posto in essere con riferimento ad un nome e ad un marchio di particolare fama e rinomanza, per ultimo ha richiesto di condannare la convenuta al risarcimento del danno, da quantificare nella somma di Euro 200.000,00, salvo altra, e di ordinare l’immediata cessazione della messa in onda dello spot pubblicitario, nonché di ordinare la pubblicazione su tre quotidiani a diffusione nazionale di un messaggio riparatore.

Il Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza non definitiva con cui ha dichiarato che la convenuta aveva violato i diritti di privativa fatti valere tramite la diffusione, nell’anno 2007, per televisione e in via radiofonica, della campagna pubblicitaria dell’acqua minerale Brio Blu.

Il procedimento continua in cassazione e la Corte ha emesso una ordinanza riguardante l’utilizzo della parodia del personaggio di fantasia Zorro stabilendo che la parodia di Zorro è lecita e senza vincoli, in quanto rientra nella libera manifestazione del pensiero. Tuttavia, c’è un limite alla libertà: l’indebito vantaggio tratto dall’uso, anche “caricaturale”, del giustiziere nero.

Per questo la Corte di Cassazione ha stabilito che la parodia è lecita a condizione che non ci sia un indebito vantaggio. Se il personaggio viene usato senza ottenere un giusto ritorno economico, la società statunitense ha il diritto di chiedere il pagamento delle royalties valide fino a 70 anni dalla morte dell’autore. La Corte ha inoltre stabilito che la parodia non può arrecare danno al marchio originale o all’autore, né può pregiudicare i suoi interessi economici. La sentenza della Corte di Cassazione ha dunque definito i limiti della parodia, stabilendo che l’uso del personaggio deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti dell’autore e la libertà di espressione.

SPAGNA, CRESCITA ECONOMICA SUPERIORE AL TUTTO IL RESTO D’EUROPA

SPAGNA, CRESCITA ECONOMICA SUPERIORE AL TUTTO IL RESTO D’EUROPA

La Commissione europea ha aggiornato le previsioni di crescita economica della Spagna nel suo ultimo intervento pubblico indicando che il Prodotto interno lordo (PIL) della Spagna crescerà dell’1,9% nel 2023. Questa cifra è superiore dello 0,5% rispetto alle previsioni dello scorso inverno, dell’1,1% rispetto alla media dell’intera zona euro o dell’1% per l’intera Unione Europea. Per il 2024, la percentuale rimane invariata al 2%.

«Non ci sarà recessione, ma una crescita moderata», hanno dichiarato da Bruxell riguardo all’Economia della Spagna che rimane «ben al di sopra della media UE, grazie al Piano di ripresa e resilienza e a un mercato del lavoro molto forte». Anche la spesa finanziata da questi fondi dovrebbe crescere oltre il 3,5%.

L’inflazione dovrebbe scendere al 4% nel corso del 2023. Si tratta di una proiezione inferiore a quella stimata lo scorso inverno, pari allo 0,4%. D’altro canto, però, aumenta di tre decimi di punto percentuale la riduzione prevista, portandola al 2,7% per il 2024.

Una previsione più ottimistica rispetto a quella formulata in Europa nel suo complesso, che prevede una crescita del 6,7% per l’Europa nel suo insieme. Tre decimi di punto percentuale in più rispetto alle previsioni di febbraio sull’aumento dei prezzi. Stessa riduzione percentuale per il 2024, dal 3,4% al 3,1%. Anche nell’area dell’euro le previsioni sull’inflazione peggiorano, passando dal 5,8% nel 2023 al 2,8% nel 2024. Queste statistiche continueranno a «decelerare». Tuttavia, l’inflazione di fondo dovrebbe «rimanere raddoppiata rispetto alla media storica».

Danimarca viola le norme UE esportando formaggio con il nome «Feta»

Danimarca viola le norme UE esportando formaggio con il nome «Feta»

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha concluso che la Danimarca ha violato gli obblighi previsti dal diritto dell’UE non avendo posto fine all’uso del nome «Feta» per il formaggio prodotto nel Paese e destinato all’esportazione in Paesi terzi..

Il caso è stato sottoposto alla Corte dell’UE dopo che la Commissione europea, sostenuta da Grecia e Cipro, ha sostenuto che la Danimarca ha violato gli obblighi previsti dal diritto dell’UE non impedendo e bloccando l’uso della denominazione «Feta» per il formaggio prodotto in Danimarca e destinato all’esportazione in Paesi terzi.

Tuttavia, la Danimarca ritiene che la legislazione si applichi solo ai prodotti venduti all’interno dell’Unione e non riguardi le esportazioni verso Paesi terzi.

La denominazione «Feta» è stata registrata come denominazione di origine protetta (DOP) nel 2002 e da allora può essere utilizzata solo per il formaggio originario della zona geografica delimitata della Grecia e nel rispetto delle condizioni applicabili a tale prodotto.

Nella sentenza menzionata la Corte di giustizia chiarisce, innanzitutto, che il regolamento del 2012 istituisce un sistema di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori legati a un’area geografica, garantendo alle denominazioni di tali prodotti una protezione uniforme su tutto il territorio dell’Unione europea, come avviene per i diritti di proprietà intellettuale.

La decisione conferma quindi che l’uso non autorizzato di una denominazione di origine protetta non è consentito, sia che il prodotto sia venduto all’interno dell’Unione Europea sia che venga esportato in Paesi terzi.

CARTIER CONTRO TIFFANY, LA GUERRA DEL LUSSO E LE ACCUSE DI SPIONAGGIO INDUSTRALE

CARTIER CONTRO TIFFANY, LA GUERRA DEL LUSSO E LE ACCUSE DI SPIONAGGIO INDUSTRALE

Cartier denuncia Tiffany per furto di segreti, Bernard Arnault fa causa a François Pinault. Ecco come sono le guerre più affascinanti.

L’angelica Audrey Hepburn potrebbe essere la protagonista di un nuovo film: La battaglia dei diamanti. Audrey lavora come assistente alla direzione dell’azienda francese Cartier, una posizione poco glamour ma con accesso a informazioni molto sensibili. Il suo sogno ossessivo è sempre stato quello di entrare da Tiffany – come brillantemente rappresentato nel film Colazione da Tiffany – e non si ferma finché non ci riesce. Prima ruba i dossier segreti della strategia di alta gioielleria di Cartier dalla scrivania del suo capo, li copia con il suo cellulare – immaginate la scena al cinema – e poi li passa a Tiffany in cambio della sua assunzione.

Nella vita reale, Audrey Hepburn si chiama Megan Marino e la sua storia è alla base di una causa multimilionaria presentata in un tribunale di Manhattan dal marchio francese Cartier contro il concorrente americano Tiffany. Cartier – che appartiene al gruppo svizzero Richemont – accusa Tiffany di aver rubato progetti riservati per le sue collezioni di alta gioielleria, i cui pezzi hanno un prezzo compreso tra 50.000 e 1 milione di dollari.

La battaglia dei diamanti potrebbe essere una serie Netflix, dato che Megan Marino è durata solo cinque settimane da Tiffany. È stata licenziata per incompetenza e si è vendicata facendo saltare l’intero complotto. La direzione di Tiffany», ha detto.

Megan Marino  era più interessata ad essere assunta come fonte di informazioni riservate per Cartier che come manager di alta gioielleria.

Per questi giganti del lusso i segreti commerciali dei loro concorrenti sono più preziosi dei diamanti che Audrey Hepburn guardava nella vetrina di Tiffany.

Lo spionaggio nel mondo del lusso ha toccato anche altri settori, come quello della bellezza, dell’industria alberghiera e della ristorazione, e persino la Formula 1. L’Oréal è stata sanzionata per aver inviato delle spie a carpire i segreti del successo degli esclusivi centri di bellezza Guinot. Starwood Hotels ha denunciato Hilton per aver sottratto 100.000 file riservati dei suoi piani strategici. E il team McLaren è stato condannato per aver rubato i piani della monoposto che la Ferrari stava per lanciare.

È per questo che tutte le aziende dovrebbero impiantare una normativa a tutela del segreto aziendale.

In Italia il segreto industriale è protetto dal codice della Proprietà Industriale, il cui art. 98 ne indica l’oggetto di tutela: le informazioni aziendali, le esperienze tecnico-industriali e commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore. In Spagna invece per tutelare i segreti industriale abbiamo la famosa “Ley de secretos empresariales” entrata in vigore il 20 di febbraio del 2019.

SE I MARCHI COMUNITARI CESSANO DI ESSERE UTILIZZATI PER 5 ANNI CONSECUTIVI, DECADONO ANCHE SE SONO FAMOSI

SE I MARCHI COMUNITARI CESSANO DI ESSERE UTILIZZATI PER 5 ANNI CONSECUTIVI, DECADONO ANCHE SE SONO FAMOSI

Una recente decisione del Tribunale dell’Unione Europea ha dichiarato decaduto il famoso marchio dell’azienda americana Apple Inc. per mancato utilizzo:


 THINK DIFFERENT

Lo slogan del marchio è stato oggetto di una famosa campagna pubblicitaria di Apple Inc. lanciata nel 1997.

Nel 2016, la società svizzera Swatch AG ha presentato una domanda di decadenza per mancato uso del marchio Apple Inc.

Secondo il Tribunale, spettava alla Apple Inc. dimostrare davanti all’EUIPO l’uso effettivo di tali marchi per i prodotti in questione nei cinque anni precedenti il 14 ottobre 2016. Con i suoi ricorsi, Apple Inc. ha contestato la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico di riferimento avrebbe facilmente trascurato le etichette sulla confezione dei computer iMac, etichette sulle quali erano stati apposti i marchi in questione.

Inoltre, il Tribunale respinge l’argomentazione di Apple secondo cui la commissione di ricorso avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione i dati di vendita a livello dell’UE per i computer iMac presentati nella dichiarazione testimoniale del 23 marzo 2017. I conti annuali per gli anni 2009, 2010, 2013 e 2015 allegati a tale dichiarazione contengono solo dati sulle vendite nette di computer iMac a livello mondiale, ma non forniscono alcun dato relativo alle vendite di computer iMac nell’UE.

Sebbene Apple Inc. abbia dimostrato, nel corso del procedimento, di aver continuato a utilizzare il marchio THINK DIFFERENT sulle confezioni, la Corte ha ritenuto che ciò fosse insufficiente, in quanto la frase THINK DIFFERENT era raffigurata accanto alle specifiche tecniche dei prodotti Apple Inc. e appena sotto il codice a barre, in dimensioni molto ridotte, per cui non avrebbe attirato l’attenzione dei consumatori e non sarebbe stata quindi sufficiente per essere considerata indicativa dell’origine imprenditoriale dei prodotti.

Questa decisione illustra la grande difficoltà di proteggere marchi che sono diventati famosi ma il cui sfruttamento è cessato, rendendoli vulnerabili a un’azione di decadenza, anche se sono ancora vivi nella mente dei consumatori.

Ciò non impedisce, tuttavia, che l’uso da parte di un terzo di un marchio famoso decaduto per mancanza di uso sia considerato illecito ai sensi di altre norme, come la concorrenza sleale.

Il Tribunale osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Apple, le conclusioni della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo dei marchi in questione non sono contraddette da un insieme di elementi di prova volti a dimostrare un uso effettivo di tali marchi. Se è vero che le prove dell’uso effettivo presentate all’EUIPO comprendono numerosi articoli di stampa che fanno riferimento al successo della campagna pubblicitaria intitolata «THINK DIFFERENT» quando è stata lanciata nel 1997, tali articoli sono stati pubblicati più di 10 anni prima dell’inizio del periodo rilevante. Il Tribunale ritiene che non vi sia alcuna violazione del diritto al contraddittorio nel caso di specie. Inoltre, secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso ha fornito una base giuridica sufficiente per le decisioni impugnate per quanto riguarda la prova fornita dalla Apple di un uso effettivo dei marchi in questione.

IL GASDOTTO TRA SPAGNA E ITALIA

IL GASDOTTO TRA SPAGNA E ITALIA

La Spagna è alla ricerca di un nuovo partner con cui rifornire l’Europa del gas naturale liquefatto che arriva sulle sue coste, principalmente dagli Stati Uniti, per questo il primo ministro Pedro Sánchez ha dichiarato che se non ci sarà un gasdotto attraverso la Francia, viste le ultime novità, ce ne sarà uno attraverso l’Italia.


Il ministro considera «molto seriamente» la possibilità di costruire un gasdotto sottomarino con l’Italia a fronte della riluttanza della Francia a completare l’interconnessione attraverso i Pirenei. Inoltre ritiene che la Spagna «non ha bisogno di «esportare gas»», ma che «è disposta ad aiutare l’Europa».

Se l’Europa ha bisogno di essere aiutata, è importante che anche le istituzioni europee e i governi che si trovano nella situazione peggiore siano coinvolti in un dibattito che non sia solo a due vie», ha dichiarato Pedro Sanchez.


Il gasdotto, che avrebbe lo scopo di interconnettere Barcellona con Livorno per inviare il gas naturale liquefatto rigassificato in Europa, non è nemmeno previsto per la costruzione, ma potrebbe incoronare l’Italia come il principale fornitore di gas in Europa.


L’Italia, a sua volta, ha diversi collegamenti con l’Africa, il che significa che riceve gas dall’Algeria e dall’Iran attraverso quattro gasdotti. «La Spagna ha solo la rotta algerina e, dopo il conflitto diplomatico, arriva sempre meno materia prima e l’Italia sta approfittando di questa situazione.
L’Italia dispone di gasdotti che la collegano all’Algeria e alla Libia, fornitori alternativi alla Russia, e di interconnessioni con il Nord Europa attraverso Svizzera, Austria e Slovenia. Inoltre, qualche mese fa il Paese ha raggiunto un accordo con l’Algeria per aumentare gli acquisti di materie prime fino al 40%.

Ma, nonostante la Spagna abbia molto gas da inviare al resto d’Europa, non ha altra scelta che cercare alleati per trasportare la materia prima, a causa della scarsa interconnessione del paese iberico con il resto dei partner del Vecchio Continente.

COMPRARE CASA IN SPAGNA-TASSE DA PAGARE

COMPRARE CASA IN SPAGNA-TASSE DA PAGARE

L’acquisto di una casa è uno degli investimenti più importanti nella vita di ogni persona.

Oltre al costo del bene immobile è importante calcolare anche le tasse che dovremmo pagare allo stato spagnolo, ed è per questo che abbiamo deciso di scrivere questo articolo. In generale, non ci sono restrizioni per gli stranieri all’acquisto di qualsiasi tipo di proprietà in Spagna.

Gli acquirenti provenienti da paesi extra UE, ad eccezione di Norvegia, Islanda e Svizzera, potrebbero aver bisogno di un cosiddetto certificato militare per acquistare in determinate aree e non tutti gli immobili in queste zone richiedono il presente permesso.

Per esempio anche i cittadini inglesi, a causa del Brexit potranno comprare in determinate zone richiedendo prima il certificato militare ( esistono molti immobili nelle zone di Cartagena, Murcia o Orihuela che richiedono che venga soddisfatto il presente requisito). Questo certificato non è però necessario per i cittadini di nazionalità italiana.

Le due tasse esistenti per l’acquisto di un immobile in Spagna sono l’IVA (imposta sul valore aggiunto) che viene pagata nell’acquisto di beni immobili di nuova costruzione acquistati direttamente da un costruttore o l’ITP (Imposta sul trasferimento di proprietà) che viene pagata per gli immobili di seconda mano.

Mentre l’IVA come tassa statale è al 10% in tutta la Spagna del prezzo della casa, ad eccezione delle Isole Canarie, dove è del 6,5%, l’imposta per l’immobile di seconda mano è fissata da ciascuna comunità in modo indipendente ed è del 10% nella Comunità Valenciana (Costa Blanca) e dell’8% nella regione da Murcia o Costa Cálida, sempre sul prezzo di acquisto della casa.

Altre spese per l’acquisto di una casa in Spagna sono le spese notarili e di registrazione della proprietà, che vengono pagate dall’acquirente e si basano sugli stessi standard pubblici in tutto il paese.

Spese notarili: circa 1.000 – 2.000 euro a seconda del valore dell’immobile e della complessità dell’atto.

Spese di registrazione della proprietà: circa 800 – 2.000 EUR a seconda del valore della proprietà. Se per acquisire il tuo nuovo immobile devi richiedere un mutuo, devi tenere presente che dovrai pagare due atti presso il Notaio, uno per l’atto di proprietà e l’altro per l’atto di Mutuo.