La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha concluso che la Danimarca ha violato gli obblighi previsti dal diritto dell’UE non avendo posto fine all’uso del nome «Feta» per il formaggio prodotto nel Paese e destinato all’esportazione in Paesi terzi..
Il caso è stato sottoposto alla Corte dell’UE dopo che la Commissione europea, sostenuta da Grecia e Cipro, ha sostenuto che la Danimarca ha violato gli obblighi previsti dal diritto dell’UE non impedendo e bloccando l’uso della denominazione «Feta» per il formaggio prodotto in Danimarca e destinato all’esportazione in Paesi terzi.
Tuttavia, la Danimarca ritiene che la legislazione si applichi solo ai prodotti venduti all’interno dell’Unione e non riguardi le esportazioni verso Paesi terzi.
La denominazione «Feta» è stata registrata come denominazione di origine protetta (DOP) nel 2002 e da allora può essere utilizzata solo per il formaggio originario della zona geografica delimitata della Grecia e nel rispetto delle condizioni applicabili a tale prodotto.
Nella sentenza menzionata la Corte di giustizia chiarisce, innanzitutto, che il regolamento del 2012 istituisce un sistema di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori legati a un’area geografica, garantendo alle denominazioni di tali prodotti una protezione uniforme su tutto il territorio dell’Unione europea, come avviene per i diritti di proprietà intellettuale.
La decisione conferma quindi che l’uso non autorizzato di una denominazione di origine protetta non è consentito, sia che il prodotto sia venduto all’interno dell’Unione Europea sia che venga esportato in Paesi terzi.